Condizioni generali per la fornitura di prodotti meccanici, elettrici ed elettronici.

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Preambolo
1. Le presenti Condizioni Generali si applicano nel momento in cui le parti accetteranno le stesse Per Iscritto o con altra modalità. Le modifiche o le deviazioni rispetto ad esse dovranno essere accettate Per Iscritto.

Definizioni
2. Ai seguenti termini compresi nelle presenti Condizioni Generali sarà assegnato il significato di seguito indicato:
- “Contratto”: l’accordo Per Iscritto concluso fra le parti, relativo alla fornitura del rodotto e tutte le appendici, ivi comprese le relative modifiche e supplementi a detti documenti
concordati Per Iscritto;
- “Colpa Grave”: un atto od omissione determinati da negligente valutazione delle gravi conseguenze, che una parte contrattuale diligente avrebbe potuto normalmente prevedere, o da una deliberata non osservanza delle conseguenze di tale atto
o omissione;
- “Per Iscritto”: comunicazione, attraverso documento firmato da entrambe le parti, inviata per lettera, per fax o per posta elettronica e con qualsiasi altro mezzo concordato fra le parti;
- “il Prodotto”: l’/gli oggetto/i da fornire ai sensi del Contratto, ivi compresi software e documentazione.

Informazioni sul prodotto
3. Tutte le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione generale del prodotto e nei listini prezzi saranno vincolanti solo laddove si faccia ad essi espressamente riferimento Per Iscritto in seno al Contratto.

Disegni e informazioni tecniche
4. Tutti i disegni ed i documenti tecnici relativi al Prodotto o alla sua fabbricazione trasmessi da una parte all’altra parte, anteriormente o successivamente alla formazione del Contratto, rimarranno di proprietà della parte che li trasmette. Dei disegni, documenti tecnici od altre informazioni tecniche che una delle parti riceva non si potrà, senza il consenso dell’altra parte, fare alcun uso diverso da quello per il quale siano stati forniti. Ne sono vietati l’uso, la copiatura, la riproduzione,  nonché la trasmissione e la comunicazione a terzi, senza il consenso della parte fornitrice.
5. Il Fornitore, non oltre la data di consegna, dovrà fornire gratuitamente le informazioni ed i disegni necessari all’Acquirente per l’installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del Prodotto. Tali informazioni e disegni saranno forniti nel numero di copie concordato e comunque dovrà essere fornita almeno una copia di ciascuno. Il Fornitore non ha l’obbligo di fornire disegni industriali relativi al Prodotto o alle parti di ricambio.

Collaudo
6. I collaudi previsti dal Contratto dovranno essere eseguiti, salvo quanto diversamente concordato, nel luogo di fabbricazione durante l’ordinario orario di lavoro. Se il Contratto non specifica requisiti tecnici, i collaudi dovranno essere eseguiti conformemente alla pratica in uso nel settore industriale di riferimento del paese di fabbricazione interessato.
7. Il Fornitore darà notifica Per Iscritto all’Acquirente riguardo ai collaudi, in tempo utile da consentire all’Acquirente di farsi rappresentare. Se l’Acquirente non è rappresentato, il rapporto relativo al collaudo sarà spedito all’Acquirente e il quale sarà tenuto ad approvarne la correttezza.
8. Se in base ai collaudi il Prodotto non risulta conforme a quanto previsto dal Contratto, il Fornitore dovrà senza indugio correggere ogni difetto al fine di garantire la conformità del Prodotto al Contratto. A richiesta dell’Acquirente saranno in seguito
eseguiti nuovi collaudi, salvo che la mancanza riscontrata non fosse insignificante.
9. Il Fornitore sosterrà tutti i costi relativi ai collaudi eseguiti nel luogo di fabbricazione. L’Acquirente dovrà comunque sostenere tutte le spese di vitto e alloggio per la partecipazione dei suoi rappresentanti a tali collaudi.

Consegna. Trasferimento del rischio
10. Ogni condizione commerciale concordata sarà interpretata in base agli INCOTERMS® in vigore al momento della formazione del Contratto. Se non è stata concordata alcuna condizione specifica, la consegna sarà Franco Vettore (FCA) nel luogo designato dal Fornitore. Ove, nel caso di consegna Franco Vettore, il Fornitore si impegni su richiesta dell’Acquirente a spedire il Prodotto a destinazione, il rischio si trasferisce non oltre il momento in cui il Prodotto viene consegnato al primo vettore. Se non diversamente concordato, non sono consentite spedizioni parziali.

Tempi di consegna. Ritardo
11. Ove le parti, in luogo dell’indicazione della data di consegna, abbiano indicato un periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi la consegna, tale periodo comincerà a decorrere dal momento in cui il Contratto è stipulato e sono stati soddisfatti tutti i presupposti a carico dell’Acquirente, come le formalità amministrative, i pagamenti dovuti alla conclusione del Contratto, e le garanzie.
12. Se il Fornitore prevede di non essere in grado di consegnare il Prodotto alla data di consegna, dovrà immediatamente notificare ciò all’Acquirente Per Iscritto, specificandone la ragione, e, se possibile, il momento in cui può prevedersi la consegna. Se il Fornitore omette di dare tale notifica, l’Acquirente avrà diritto al risarcimento di ogni costo aggiuntivo sostenuto e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale notifica.
13. Se il ritardo nella consegna è determinato da una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 41, da un atto od omissione da parte dell’Acquirente, fra cui la sospensione prevista nelle Clausole 21 e 44, o da qualsiasi altra circostanza imputabile all’Acquirente, il Fornitore avrà diritto di protrarre i tempi di consegna per il periodo necessario, con riguardo alle circostanze specifiche. Tale disposizione si applicherà indipendentemente dal fatto che la ragione del ritardo si produca prima o dopo la prevista data di consegna.
14. Se il Prodotto non viene consegnato alla data di consegna, l’Acquirente avrà diritto alla liquidazione dei danni a partire dalla data nella quale avrebbe dovuto aver luogo la consegna. La liquidazione dei danni sarà esigibile nella misura dello 0.5 per cento del prezzo di acquisto calcolato per ogni settimana di ritardo già iniziata. La liquidazione dei danni non dovrà eccedere
il 7.5 per cento del prezzo di acquisto. Se il ritardo riguarda solo una parte del Prodotto, la liquidazione dei danni sarà calcolata su quella parte del prezzo di acquisto che può attribuirsi a quella parte del Prodotto che, per effetto del ritardo, non può essere utilizzata ai fini cui le parti l’avevano destinata. I danni saranno liquidabili dietro richiesta Per Iscritto dell’Acquirente, tuttavia non prima che la consegna sia terminata o il Contratto sia stato rescisso ai sensi della Clausola 15. L’Acquirente perderà il diritto alla liquidazione dei danni se non presenterà una rivendicazione Per Iscritto di tali danni nel termine di sei mesi dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna.
15. Se il ritardo nella consegna è tale da determinare il diritto dell’Acquirente alla liquidazione dei danni nella misura massima, ai sensi della Clausola 14, e se il Prodotto non è stato ancora consegnato, l’Acquirente potrà richiedere Per Iscritto che la consegna avvenga entro un congruo termine definitivo, il quale non potrà essere inferiore ad una settimana. Se il Fornitore non provvede alla consegna entro questo termine definitivo e se ciò non è dovuto a circostanze imputabili alla responsabilità dell’Acquirente, l’Acquirente avrà in tal caso la facoltà di rescindere il Contratto, notificando ciò Per Iscritto al  Fornitore, in relazione a quella parte del Prodotto che, per effetto della mancata consegna da parte del Fornitore, non può utilizzarsi ai fini cui le parti la avevano destinata. Se l’Acquirente risolve il Contratto egli avrà diritto al risarcimento della perdita che subisce in conseguenza del ritardo del Fornitore, ivi compreso il danno indiretto e il lucro cessante. Il completo risarcimento, comprendente la liquidazione dei danni da corrispondersi ai sensi della Clausola 14, non dovrà eccedere il 15 per cento di quella parte del prezzo di acquisto che può attribuirsi alla parte di Prodotto in relazione al quale il Contratto viene rescisso.
L’Acquirente avrà inoltre il diritto di risolvere il Contratto notificando ciò Per Iscritto al Fornitore, se dalle circostanze si evince che si verificherà un ritardo nella consegna il quale, ai sensi della Clausola 14, darebbe all’Acquirente diritto alla liquidazione dei danni nella massima misura. Nel caso in cui la risoluzione avvenga per questa ragione, l’Acquirente avrà diritto alla liquidazione dei danni nella massima misura, nonché al risarcimento ai senso del terzo comma della Clausola 15.
16. La liquidazione dei danni ai sensi della Clausola 14 e la risoluzione del Contratto con limitato risarcimento prevista dalla Clausola 15 saranno gli unici rimedi disponibili all’Acquirente in caso di ritardo da parte del Fornitore. E’ esclusa nei confronti del Fornitore ogni altra rivendicazione basata su tale ritardo, salvo nel caso in cui il Fornitore sia responsabile di Colpa Grave.
17. Se l’Acquirente prevede di non essere in grado di accettare la consegna del Prodotto al momento della consegna, egli dovrà immediatamente notificare ciò al Fornitore Per Iscritto, specificandone la ragione, e, se possibile, il momento in cui sarà in grado di accettare la consegna. Se l’Acquirente non accetta la consegna al momento della consegna, egli dovrà comunque pagare ogni parte del prezzo di acquisto divenuto esigibile al momento della consegna, come se la consegna avesse avuto luogo in quel momento. Il Fornitore provvederà all’immagazzinamento del Prodotto a rischio e spese dell’Acquirente. Il Fornitore dovrà inoltre assicurare a spese dell’Acquirente il prodotto, ove l’Acquirente lo richieda.
18. Salvo che la mancata accettazione della consegna da parte dell’Acquirente non sia dovuta ad una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 41, il Fornitore avrà facoltà di richiedere con preavviso Per Iscritto all’acquirente che la consegna sia effettuata entro un congruo termine definitivo. Se, per qualsiasi ragione non imputabile alla responsabilità del Fornitore, l’Acquirente non accetta la consegna entro tale termine, il Fornitore potrà risolvere per intero o parzialmente il Contratto notificando ciò Per Iscritto. Il Fornitore avrà in tal caso diritto al risarcimento della perdita subita a causa dell’inadempimento dell’Acquirente, inclusi il danno indiretto e il lucro cessante. Il risarcimento non dovrà eccedere quella parte del prezzo di acquisto che può attribuirsi alla parte di Prodotto in relazione alla quale il Contratto viene rescisso.

Pagamento
19. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura. Salvo quanto diversamente concordato, il prezzo di acquisto sarà corrisposto per un terzo al momento della conclusione del Contratto e per un terzo alla notifica da parte del Fornitore all’Acquirente che il Prodotto, o la parte essenziale di esso, è pronta per la consegna. Il pagamento a saldo sarà effettuato all’ultimazione della consegna dell’intero Prodotto.
20. Indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata, l’obbligazione di pagamento non si estinguerà finché non sarà avvenuto l’accredito irrevocabile sul conto del Fornitore dell’importo dovuto.
21. Se l’Acquirente omette il pagamento entro la data pattuita, il Fornitore avrà diritto agli interessi a partire dalla data in cui il pagamento è divenuto esigibile e al compenso del costo di recupero del credito . Il tasso d’interesse sarà quello concordato fra le parti o altrimenti, sarà 8 punti percentuali al di sopra del tasso praticato per i principali strumenti di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. Il risarcimento per i costi di recupero del credito corrisponderà all’1 per cento dell’importo rispetto a cui matura l’interesse per ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento e qualora  l’Acquirente non costituisca la garanzia concordata entro la data convenuta il Fornitore potrà, dopo aver dato notifica all’Acquirente Per Iscritto, sospendere l’adempimento del Contratto fino al momento in cui riceva il pagamento o, se del caso, fino a che l’Acquirente costituisca la garanzia concordata. Se l’Acquirente non avrà corrisposto l’importo dovuto entro tre mesi il Fornitore avrà la facoltà di risolvere il Contratto mediante notifica Per Iscritto all’acquirente e, oltre agli interessi e al compenso dei costi di recupero del credito in conformità con questa Clausola, quella di richiedere il risarcimento della perdita che subisce. Tale risarcimento non dovrà eccedere il prezzo di acquisto pattuito.

Riserva del diritto di proprietà
22. Il Prodotto rimarrà di proprietà del Fornitore finché non sarà stato pagato per intero nella misura in cui tale riserva del diritto di proprietà abbia validità per la legge pertinente. L’Acquirente, su richiesta del Fornitore, contribuirà con esso a prendere ogni misura necessaria per la tutela del diritto di proprietà del Fornitore sul Prodotto. La riserva del diritto di proprietà non avrà effetto sul trasferimento del rischio ai sensi della Clausola 10.

Responsabilità in caso di difetti
23. In virtù delle disposizioni contenute nelle Clausole dalla 24 alla 39 comprese, il Fornitore dovrà correggere difetti o non conformità (designati qui di seguito con il termine difetto/i) derivanti da progettazione, lavorazioni o materiali inidonei. 24. Il Fornitore non risponderà dei difetti dei materiali forniti né quelli derivanti dalla progettazione convenuta o specificata dall’Acquirente. 25. La responsabilità del Fornitore si limiterà ai difetti che si riscontrano alle condizioni di funzionamento previste a Contratto e in seguito ad uso corretto del Prodotto.
26. Il Fornitore non risponderà per i difetti causati da circostanze che si determinano dopo il trasferimento del rischio all’Acquirente, come difetti dovuti a manutenzione inappropriata, installazione errata o cattiva riparazione dell’Acquirente o dovuti a modifiche apportate senza il consenso scritto del Fornitore. Il Fornitore non risponderà nemmeno per la normale usura, né per il deterioramento.
27. La responsabilità del Fornitore si limiterà ai difetti che si riscontrano fino ad un anno dalla consegna. Se l’uso del Prodotto eccede quello concordato, tale periodo sarà proporzionalmente ridotto.
28. Qualora il difetto di una parte del Prodotto sia stato corretto, il Fornitore sarà responsabile dei difetti della parte riparata o sostituita agli stessi termini e condizioni che sono applicabili al Prodotto originale per il periodo di un anno. Per le rimanenti parti del Prodotto il termine di cui alla Clausola 27 sarà prorogato solo in misura equivalente al periodo per il quale e solo se non è stato possibile usare il Prodotto a causa del difetto.
29. L’Acquirente, senza immotivato ritardo, dovrà notificare al Fornitore Per Iscritto la presenza di qualsiasi difetto che venga rilevato. In nessun caso tale notifica potrà essere fornita oltre le due settimane successive alla scadenza del termine contenuto nella Clausola 27 o oltre il/i periodo/i previsti dalla Clausola 28, ove applicabile. La notifica dovrà contenere una descrizione del difetto. Se l’Acquirente omette di notificare Per Iscritto al Fornitore il difetto entro i termini fissati nel primo comma della presente Clausola, perderà il diritto alla correzione del difetto.
Ove il difetto sia tale da causare danni, l’Acquirente dovrà informare immediatamente il Fornitore Per Iscritto. L’Acquirente dovrà assumersi il rischio del danno al Prodotto risultante da una sua mancata notifica. L’Acquirente adotterà provvedimenti ragionevoli per contenere al massimo i danni e a tal fine agirà conformemente alle istruzioni del Fornitore.
30. Al ricevimento della notifica ai sensi della Clausola 29 il Fornitore dovrà correggere il difetto a proprie spese senza immotivato ritardo, come previsto nelle Clausole dalla 23 alla 39 comprese. Gli interventi di correzione avranno luogo in periodi che consentiranno di non interferire con le attività dell’Acquirente, salvo necessità. Le riparazioni dovranno effettuarsi nel luogo in cui si trova il Prodotto a meno che il Fornitore non ritenga più opportuno che il prodotto sia inviato a lui direttamente o ad un indirizzo da lui stesso specificato. Se il difetto può essere corretto mediante sostituzione o riparazione di una parte difettosa e se lo smontaggio e la reinstallazione della parte non richiedono conoscenze specifiche, il Fornitore può richiedere l’invio della parte difettosa al suo indirizzo o a un indirizzo da lui stesso specificato. In tal caso, il Fornitore sarà liberato dalle obbligazioni relative al difetto quando consegna all’Acquirente la parte debitamente riparata o sostituita.
31. L’Acquirente fornirà a proprie spese accesso al Prodotto e provvederà agli interventi sulle apparecchiature diverse dal Prodotto nella misura necessaria a correggere il difetto.
32. Salvo quanto diversamente concordato, il trasporto del Prodotto o di ogni sua parte al Fornitore e dal Fornitore, il quale si renda necessario per procedere alla correzione dei difetti dei quali è responsabile il Fornitore, sarà a rischio e a spese del Fornitore. Con riferimento a detto trasporto l’Acquirente dovrà seguire le istruzioni del Fornitore.
33. Salvo quanto diversamente concordato, l’Acquirente sosterrà ogni costo aggiuntivo contratto dal Fornitore per la correzione del difetto causato dal Prodotto in conseguenza del fatto che il Prodotto si trova in un luogo diverso da quello di destinazione stabilito al momento della conclusione del Contratto per la consegna del Fornitore all’Acquirente o – ove non sia stato stabilito il luogo di destinazione – diverso dal luogo di consegna.
34. Saranno messe a disposizione del  Fornitore le parti difettose sostituite, le quali resteranno di sua proprietà.
35. Se l’Acquirente invia la notifica indicata nella Clausola 29 e non viene rilevato alcun difetto di cui il Fornitore debba rispondere, il Fornitore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza della notifica.
36. Se il Fornitore non adempie alle proprie obbligazioni ai sensi della Clausola 30, l’Acquirente potrà fissare, dandone notifica Per Iscritto, un termine ragionevole per l’assolvimento delle obbligazioni del  Fornitore. Questo termine non potrà essere
inferiore a una settimana. Se il Fornitore non adempie alle proprie obbligazioni
entro tale termine, l’Acquirente potrà effettuare direttamente o per mezzo di terzi interventi di riparazione a rischio e spese del Fornitore. Laddove gli interventi di  riparazione effettuati all’Acquirente o da un terzo siano andati a buon fine, il rimborso da parte del Fornitore dei congrui costi sostenuti dall’Acquirente estinguerà l’obbligazione del fornitore in relazione al citato difetto.
37. Ove la riparazione del Prodotto di cui alla Clausola 36 non sia andata a buon fine,
a) l’Acquirente avrà diritto ad una riduzione del prezzo di acquisto proporzionale alla riduzione di valore del Prodotto, fermo restando che in nessun caso tale riduzione potrà eccedere la misura del 15 per cento del prezzo di acquisto, oppure
b) ove il difetto sia tanto consistente da privare l’Acquirente del vantaggio Contrattuale derivante dal Prodotto, o da una sua parte fondamentale l’Acquirente potrà risolvere il Contratto notificando al Fornitore Per Iscritto che in seguito al difetto, tale parte del Prodotto non può servire alla destinazione d’uso stabilita fra le parti. L’Acquirente avrà in tal caso diritto al risarcimento della perdita subita, fino ad un massimo del 15 per cento della parte del prezzo di acquisto che può essere attribuito alla parte di Prodotto per la quale il Contratto è stato risolto.
38. Ferme restando le disposizioni delle Clausole dalla 23 alla 37, il Fornitore non sarà responsabile dei difetti di qualsiasi parte del Prodotto per più di un anno dal termine del periodo coperto da garanzia stabilito nella Clausola 27 o dal termine di qualsiasi altro periodo di garanzia concordato fra le parti.
39. Il Fornitore non sarà responsabile di altri difetti al di fuori di quelli previsti nelle Clausole dalla 23 alla 38. Questa disposizione si applica a qualsiasi perdita che possa essere causata dal difetto, fra cui la mancata produzione, il mancato profitto ed altre perdite indirette. Tale limitazione di responsabilità del Fornitore non si applica ove egli sia responsabile di Colpa Grave.

Ripartizione della responsabilità per danni causati dal prodotto
40. Il Fornitore non sarà responsabile di alcun danno al patrimonio che sia stato causato dal Prodotto dopo la sua consegna e durante il possesso da parte dell’Acquirente. Il Fornitore non sarà altresì responsabile dei danni a prodotti fabbricati dall’Acquirente, o a prodotti dei quali fanno parte i prodotti dell’Acquirente. Se il Fornitore incorre in responsabilità nei confronti di terzi in ragione dei danni al patrimonio descritti nel precedente comma, l’Acquirente dovrà  indennizzare il Fornitore, sostenerne la difesa e tenerlo al riparo da rivendicazioni. Ove sia presentata da un terzo una rivendicazione per danni nei confronti di una delle parti, quest’ultima dovrà informare  immediatamente l’altra parte Per Iscritto. Il Fornitore e l’Acquirente saranno reciprocamente tenuti a rispondere alla citazione da parte del tribunale o della corte arbitrale al cui esame sia sottoposta la causa intentata nei loro confronti per i danni presumibilmente causati dal Prodotto. Tuttavia il Fornitore e l’Acquirente comporranno le vertenze in materia di responsabilità in osservanza della Clausola 46. La limitazione di responsabilità del Fornitore di cui al primo comma della presente Clausola non si applicherà nel caso in cui il Fornitore si sia reso responsabile di Colpa Grave.

Forza Maggiore
41. Ciascuna delle parti avrà diritto alla sospensione dell’adempimento previsto dal Contratto nella misura in cui un evento di Forza Maggiore come uno dei seguenti ne impedisca l’adempimento o lo renda eccessivamente oneroso: vertenze sindacali e qualsiasi altra circostanza che sfugga al controllo delle parti quale incendio, evento bellico, vasta mobilitazione militare, insurrezione, confisca, sequestro, embargo, restrizioni all’uso dell’energia, restrizioni in materia di valuta e di export, epidemie, calamità naturali, eventi naturali di carattere estremo, atti di terrorismo, nonché inconvenienti o ritardi nelle consegne da parte di sub-contraenti, che siano causati da una qualsiasi delle circostanze citate nella presente Clausola. Ove una delle circostanze citate nella presente Clausola si verifichi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o dopo la conclusione del Contratto, il diritto alla sospensione sarà riconosciuto solo se i suoi effetti sull’adempimento del Contratto non potevano essere previsti al momento della conclusione del Contratto.
42. La parte che rivendichi di aver subito gli effetti della Forza Maggiore dovrà dare immediata notifica all’altra parte Per Iscritto del fatto che tale circostanza si è verificata e della sua cessazione. Se una parte omette tale notifica, l’altra parte avrà il diritto a ricevere il rimborso di ogni spesa supplementare che abbia dovuto sostenere e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale notifica. Se la Forza Maggiore impedisce all’Acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni, egli dovrà risarcire al Fornitore le spese da questi sostenute per mettere al sicuro e  salvaguardare il Prodotto.
43. Indipendentemente da quanto possa in altro modo derivare dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti avrà la facoltà di risolvere il Contratto, notificando ciò Per Iscritto all’altra parte ove l’adempimento Contrattuale sia sospeso in virtù della Clausola 41 per oltre sei mesi.

Previsione di inadempimento
44. Ferme restando le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali in materia di sospensione, ciascuna delle parti avrà la facoltà di sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni Contrattuali ove le circostanze evidenzino che l’altra parte non è in grado di adempiere alle proprie  obbligazioni. La parte che sospende il proprio adempimento Contrattuale dovrà immediatamente darne notifica all’altra parte Per Iscritto.

Perdite indirette
45. Salvo quanto sia stato diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali, non è prevista alcuna responsabilità a carico di ciascuna delle parti nei confronti dell’altra parte per la mancata produzione, il mancato profitto, il mancato uso, la perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita indiretta.

Controversie e legge regolatrice
46. Tutte le controversie derivanti dal Contratto o ad esso relative saranno giudicate in modo definitivo secondo le Regole di Arbitraggio della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati ai sensi di dette Regole.
47. Legge regolatrice del Contratto sarà il diritto sostanziale vigente nel paese del Fornitore.