Condizioni generali per la fornitura di prodotti meccanici, elettrici ed elettronici.

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Concesso in licenza per uso elettronico da Oxycom Fresh Air B.V.; Licenza N° 07/18/12 Orgalim.
Esclusione di responsabilità:  TRADUZIONE delle condizioni Orgalim S 2022, le "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI", pubblicate da Orgalim nell'ottobre 2022. In caso di utilizzo della presente traduzione, farà fede l’allegata versione inglese delle presenti condizioni. Pertanto, in caso di ambiguità o dubbi sul significato di una determinata parte o paragrafo o di differenze con il testo inglese, sarà determinante il testo inglese. 
Ottobre 2022


PREAMBOLO 

1. Le presenti Condizioni Generali si applicano previo accordo delle parti. Qualsiasi modifica o deviazione da esse deve essere concordata Per Iscritto.

DEFINIZIONI
2. Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui di seguito assegnato:  
− « Contratto » : l'accordo scritto tra le parti relativo alla fornitura del Prodotto e tutte le appendici, comprese le modifiche e le aggiunte a tali documenti concordate Per Iscritto; 
− « Grave Negligenza » : l'omissione deliberata o sconsiderata di prestare la cura che è ovviamente richiesta dalle circostanze per evitare gravi conseguenze per l’altra parte;  
− « Per Iscritto » : comunicazione tramite documento firmato da entrambe le parti o tramite lettera, posta elettronica, fax e altri mezzi concordati dalle parti;  
− « il Prodotto » : l'oggetto o gli oggetti da fornire ai sensi del Contratto, compresi il software e la documentazione;  
− « Prezzo del Contratto » : il prezzo concordato, che sarà un prezzo fisso o, nel caso in cui le parti abbiano specificamente concordato una clausola di revisione del prezzo, il prezzo rivisto.

INFORMAZIONI/ISTRUZIONI SUL PRODOTTO
3. Tutte le informazioni e i dati contenuti nella documentazione generale sul prodotto e nei listini prezzi, indipendentemente dalla loro forma, saranno vincolanti solo nella misura in cui siano stati espressamente inclusi Per Iscritto nel Contratto.  
4. Il Fornitore dovrà trasmettere gratuitamente, entro e non oltre la data di consegna, le informazioni e i disegni necessari per consentire all'Acquirente di installare, mettere in funzione, adoperare e manutenere il Prodotto. 
Tali informazioni e disegni saranno forniti in formato cartaceo e anche in formato elettronico. Il Fornitore non è tenuto a fornire disegni di fabbricazione del Prodotto o di parti di ricambio.  

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA
5. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Prodotto, compreso qualsiasi software incorporato, e su qualsiasi informazione tecnica relativa al Prodotto, spettano al Fornitore oppure, ove opportuno, a una terza parte che abbia autorizzato il Fornitore a sublicenziare tali diritti. Fatte salve le limitazioni eventualmente concordate tra il terzo e il Fornitore, l'Acquirente acquisirà il diritto non esclusivo, perpetuo e trasferibile di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale, ma limitatamente alla misura richiesta dallo scopo del Contratto. Il Fornitore non è tenuto a fornire all'Acquirente il codice sorgente o gli aggiornamenti di qualsiasi software incorporato.  La presente clausola si applica anche quando il Prodotto e/o il software sono stati sviluppati specificamente per l'Acquirente, salvo diverso accordo scritto.
6. Le informazioni tecniche, commerciali e finanziarie e le informazioni dichiarate riservate o che per loro natura devono essere considerate riservate, divulgate Per Iscritto o oralmente da una parte all'altra, saranno trattate in modo riservato. Pertanto, le informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite, senza il consenso della parte che le ha divulgate Per Iscritto. Senza il consenso della parte che le ha divulgate Per Iscritto, non potranno essere trasmesse, comunicate o altrimenti divulgate a terzi.

PROVE DI COLLAUDO
7. Le prove di collaudo previste dal Contratto, se non diversamente concordato, saranno eseguite nel luogo di produzione durante il normale orario di lavoro. Se il Contratto non specifica i requisiti tecnici, le prove saranno eseguite in conformità alla prassi generale del settore industriale interessato nel paese di produzione.
8. Il Fornitore comunicherà Per Iscritto all'Acquirente le prove di collaudo in tempo utile per consentire all'Acquirente di essere rappresentato ai test. Se l'Acquirente non è rappresentato, la relazione di collaudo sarà inviata all'Acquirente che l’accetterà come accurata.  
9. Se le prove di collaudo mostrano che il Prodotto non è conforme al Contratto, il Fornitore dovrà porre rimedio senza indugio a qualsiasi carenza per garantire che il Prodotto sia conforme al Contratto. Su richiesta dell'Acquirente, verranno quindi eseguite nuove prove, a meno che la carenza non sia irrilevante.  
10. Il Fornitore si fa carico di tutte le spese per le prove di collaudo effettuate nel luogo di produzione. L'Acquirente dovrà tuttavia sostenere tutte le spese di viaggio e di soggiorno dei suoi rappresentanti in relazione a tali prove.

CONSEGNA. PASSAGGIO DEL RISCHIO
11. I termini commerciali di consegna convenuti devono essere interpretati in conformità agli INCOTERMS® in vigore al momento della formazione del Contratto.   Se non è stato specificamente concordato alcun termine commerciale, la consegna avverrà in Porto Franco (FCA) nel luogo di produzione del Prodotto.  Se, in caso di consegna in Porto Franco, il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, si impegna a spedire il Prodotto a destinazione, il rischio passerà comunque all'Acquirente non appena il Prodotto sarà consegnato al primo vettore.  Non è ammessa la consegna parziale, salvo diverso accordo scritto.

TEMPO DI CONSEGNA. RITARDO
12. Se le parti, invece di specificare la data di consegna, hanno specificato un periodo di tempo entro il quale deve avvenire la consegna, tale periodo inizierà a decorrere dal momento in cui il Contratto viene stipulato e sono state soddisfatte tutte le condizioni preliminari concordate dall'Acquirente, quali le formalità ufficiali, i pagamenti dovuti alla formazione del Contratto e le garanzie.  
13. Se il Fornitore prevede di non essere in grado di consegnare il Prodotto nel termine convenuto, dovrà immediatamente comunicarlo Per Iscritto all'Acquirente, indicandone il motivo e, se possibile, la data prevista per la consegna.   Se il Fornitore non fornisce tale preavviso, l'Acquirente avrà diritto a un risarcimento per i costi aggiuntivi che ha sostenuto e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale preavviso.  
14. Se il ritardo nella consegna è causato da una qualsiasi delle circostanze menzionate nella Clausola 46, da un atto o da un'omissione da parte dell'Acquirente, compresa la sospensione ai sensi delle Clausole 22 e 49, o da qualsiasi altra circostanza imputabile all'Acquirente, il Fornitore avrà il diritto di prorogare il termine di consegna per un periodo necessario in considerazione di tutte le circostanze del caso. Questa disposizione si applica indipendentemente dal fatto che il motivo del ritardo si verifichi prima o dopo il termine di consegna concordato.  
15. Se il Prodotto non viene consegnato nel termine previsto, l'Acquirente avrà diritto alla liquidazione dei danni a partire dalla data in cui la consegna avrebbe dovuto avvenire.  I danni liquidati saranno pagabili a un tasso dello 0,5% del Prezzo del Contratto per ogni settimana di ritardo iniziata. La liquidazione dei danni non potrà superare il 7,5% del Prezzo del Contratto.  Se il ritardo riguarda solo una parte del Prodotto, la liquidazione dei danni sarà calcolata sulla parte del Prezzo del Contratto attribuibile alla parte del Prodotto che, a causa del ritardo, non può essere utilizzata come convenuto dalle parti.  La liquidazione dei danni sarà dovuta su richiesta scritta dell'Acquirente, ma non prima che la consegna sia stata completata o che il Contratto sia stato risolto ai sensi della Clausola 16.  L'Acquirente perderà il diritto alla liquidazione dei danni se non avrà presentato una richiesta scritta per tali danni entro sei mesi dal momento in cui la consegna avrebbe dovuto avere luogo.  
16. Se il ritardo nella consegna è tale che l'Acquirente ha diritto alla massima liquidazione dei danni ai sensi della Clausola 15 e se il Prodotto non è ancora stato consegnato, l'Acquirente può richiedere Per Iscritto la consegna entro un termine ultimo ragionevole che non sarà inferiore a una settimana.  Se il Fornitore non effettua la consegna entro tale termine finale e ciò non è dovuto a circostanze imputabili all'Acquirente, allora l'Acquirente può, mediante comunicazione scritta al Fornitore, risolvere il Contratto in relazione alla parte del Prodotto che, a causa della mancata consegna da parte del Fornitore, non può essere utilizzata come convenuto dalle parti. Se l'Acquirente risolve il Contratto, avrà diritto a un risarcimento per la perdita subita a causa del ritardo del Fornitore, comprese le perdite indirette e consequenziali. L'indennizzo totale, compresi i danni liquidati che sono dovuti ai sensi della Clausola 15, non supererà il 15% della parte del Prezzo del Contratto che è attribuibile alla parte del Prodotto in relazione alla quale il Contratto è risolto. 
L'Acquirente avrà inoltre il diritto di risolvere il Contratto mediante preavviso scritto al Fornitore, qualora risulti evidente dalle circostanze che si verificherà un ritardo nella consegna che, ai sensi della Clausola 15, darebbe diritto all'Acquirente al massimo dei danni liquidati. In caso di risoluzione per questo motivo, l'Acquirente avrà diritto alla massima liquidazione dei danni e al risarcimento ai sensi del terzo paragrafo della presente clausola.  
17. La liquidazione dei danni ai sensi della Clausola 15 e la risoluzione del Contratto con risarcimento limitato ai sensi della Clausola 16 saranno gli unici rimedi a disposizione dell'Acquirente in caso di ritardo da parte del Fornitore. Tutte le altre richieste di risarcimento nei confronti del Fornitore basate su tale ritardo saranno escluse, tranne nel caso in cui il Fornitore si sia reso colpevole di Grave Negligenza.  
18. Se l'Acquirente prevede di non poter accettare la consegna del Prodotto al momento del recapito, dovrà immediatamente comunicarlo Per Iscritto al Fornitore, indicandone il motivo e, se possibile, l'ora in cui sarà in grado di accettare la consegna. Se l'Acquirente non accetta la consegna al momento del recapito per un motivo non imputabile al Fornitore, dovrà comunque pagare la parte del Prezzo del Contratto che diventa esigibile al momento della consegna, come se la consegna fosse avvenuta al momento del recapito. Il Fornitore provvederà al deposito del Prodotto a rischio e spese dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà inoltre, se l'Acquirente lo richiede, assicurare il Prodotto a spese dell'Acquirente.  
19. A meno che la mancata accettazione della consegna da parte dell'Acquirente non sia dovuta a una delle circostanze menzionate nella Clausola 46, il Fornitore può richiedere all'Acquirente, mediante preavviso scritto, di accettare la consegna entro un termine ultimo ragionevole.  Se, per un motivo non imputabile al Fornitore e non dovuto a una delle circostanze di cui alla Clausola 46, l'Acquirente non accetta la consegna entro tale termine, il Fornitore potrà, con preavviso scritto, risolvere il Contratto in tutto o in parte. Il Fornitore avrà quindi diritto a un risarcimento per la perdita subita a causa dell'inadempimento dell'Acquirente, comprese le perdite consequenziali e indirette. Il risarcimento non potrà superare la parte del Prezzo del Contratto attribuibile alla parte del Prodotto per la quale il Contratto viene risolto.  

PAGAMENTO
20. Il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data della fattura. Se non diversamente concordato, il Prezzo del Contratto sarà fatturato per un terzo alla formazione del Contratto e per la restante parte alla consegna del Prodotto.  
21. Qualunque sia il mezzo di pagamento utilizzato, il pagamento non sarà considerato effettuato prima che l’importo dovuto sia stato irrevocabilmente accreditato sul conto del Fornitore.  
22. Se l'Acquirente non paga entro la data stabilita, il Fornitore avrà diritto agli interessi a decorrere dal giorno in cui il pagamento era dovuto e al risarcimento dei costi di recupero. Il tasso di interesse sarà quello concordato tra le parti o altrimenti pari a 8 punti percentuali sopra il tasso di interesse della Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principale (MRO). Il risarcimento per i costi di recupero sarà pari all'1% dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.   In caso di ritardo nel pagamento o nel caso in cui l'Acquirente non fornisca la garanzia concordata entro la data stabilita, il Fornitore può, dopo averne dato comunicazione scritta all'Acquirente, sospendere l'esecuzione del Contratto fino al ricevimento del pagamento o, se del caso, fino a quando l'Acquirente non fornisca la garanzia concordata.  Se l'Acquirente non ha pagato l'importo dovuto entro tre mesi, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante preavviso scritto all'Acquirente e, oltre agli interessi e al risarcimento per i costi di recupero ai sensi della presente clausola, di richiedere il risarcimento dei costi e delle perdite subite, compresa la perdita indiretta e consequenziale.  

RISERVA DI PROPRIETÀ
23. Il Prodotto rimarrà di proprietà del Fornitore fino al suo completo pagamento, nella misura in cui tale riserva di proprietà sia valida ai sensi della legge applicabile.   L'Acquirente, su richiesta del Fornitore, lo assisterà nell'adozione di qualsiasi misura necessaria a tutelare la proprietà del Fornitore sul Prodotto.  La riserva di proprietà non pregiudica il passaggio del rischio ai sensi della Clausola 11.

RESPONSABILITÀ PER DIFETTI
24. Il Prodotto dovrà essere conforme al Contratto. Ai sensi delle disposizioni della presente clausola e delle Clausole 25-44, il Fornitore dovrà porre rimedio a qualsiasi difetto o non conformità del Prodotto (di seguito denominato difetto) derivante da progettazione, materiali o lavorazione difettosi.
25. Il Fornitore non sarà responsabile per i difetti derivanti da un progetto, da materiali o da metodi di produzione forniti, stipulati o specificati dall'Acquirente.  
26. Il Fornitore sarà responsabile solo per i difetti che si manifestano nelle condizioni di funzionamento previste dal Contratto e nell'uso corretto del Prodotto.  
27. Il Fornitore non è responsabile per i difetti causati da circostanze che si verificano dopo che il rischio è passato all'Acquirente, ad esempio difetti dovuti a installazione, manutenzione o riparazione errate o difettose, o a qualsiasi alterazione, effettuata dall'Acquirente o da terzi per conto dell'Acquirente. Il Fornitore non sarà responsabile né per la normale usura né per il deterioramento.  
28. La responsabilità del Fornitore sarà limitata ai difetti che si manifestano entro il periodo di un anno dalla consegna. Se l'uso del Prodotto eccede quello concordato, tale periodo sarà ridotto in proporzione.  
29. Quando un difetto di una parte del Prodotto è stato sanato, il Fornitore sarà responsabile per i difetti della parte riparata o della parte sostituita agli stessi termini e condizioni applicabili al Prodotto originale per un periodo di un anno. Per le restanti parti del Prodotto, il periodo di cui alla Clausola 28 sarà prorogato solo per un periodo pari a quello durante il quale e nella misura in cui il Prodotto non ha potuto essere utilizzato a causa del difetto.  Il Fornitore non sarà responsabile per i difetti di qualsiasi parte del Prodotto per più di un anno dalla fine del periodo di responsabilità di cui alla Clausola 28 o dalla fine di qualsiasi altro periodo di responsabilità concordato dalle parti.  
30. L'Acquirente dovrà notificare Per Iscritto al Fornitore, senza indebito ritardo, qualsiasi difetto riscontrato. Il preavviso dovrà contenere una descrizione del difetto. Tale preavviso non dovrà in alcun caso essere effettuato oltre due settimane dopo la scadenza del periodo indicato nella Clausola 28 o del/i periodo/i esteso/i ai sensi della Clausola 29, ove applicabile.  Se l'Acquirente omette di notificare Per Iscritto al Fornitore un difetto entro i termini stabiliti nel primo paragrafo della presente clausola, perderà il diritto di far riparare il difetto e qualsiasi altro diritto relativo al difetto.  Se il difetto è tale da poter causare un danno, l'Acquirente dovrà immediatamente notificarlo Per Iscritto al Fornitore. L'Acquirente si assume il rischio di danni al Prodotto derivanti dal mancato preavviso. L'Acquirente dovrà adottare misure ragionevoli per ridurre al minimo i danni e, a tale riguardo, dovrà attenersi alle istruzioni del Fornitore. 
31. Dopo aver ricevuto il preavviso ai sensi della Clausola 30, il Fornitore dovrà, a proprie spese, porre rimedio al difetto senza ritardi ingiustificati, come stabilito nelle Clausole 2444. Il periodo per l’intervento di riparazione sarà scelto in modo da non interferire inutilmente con le attività dell'Acquirente.  Il lavoro di riparazione sarà effettuato nel luogo in cui si trova il Prodotto, a meno che il Fornitore non ritenga più opportuno che il Prodotto sia inviato a lui o a una destinazione da lui specificata.  Se il difetto può essere eliminato con la sostituzione o la riparazione di una parte difettosa e se lo smontaggio e il reinserimento della parte non richiedono conoscenze particolari, il Fornitore può chiedere che la parte difettosa venga inviata a lui o a una destinazione da lui indicata. In tal caso, il Fornitore avrà adempiuto ai suoi obblighi in relazione al difetto quando avrà consegnato all'Acquirente una parte debitamente riparata o una parte in sostituzione.  
32. L'Acquirente dovrà fornire l'accesso al Prodotto a proprie spese e provvedere a qualsiasi intervento su apparecchiature diverse dal Prodotto, nella misura in cui ciò sia necessario per rimediare al difetto.  
33. Se non diversamente concordato, il trasporto necessario del Prodotto o di parti di esso da e verso il Fornitore in relazione alla riparazione dei difetti per i quali il Fornitore è responsabile sarà a rischio e a spese del Fornitore. L'Acquirente dovrà seguire le istruzioni del Fornitore in merito a tale trasporto.  
34. Se non diversamente concordato, l'Acquirente si farà carico di tutti i costi aggiuntivi che il Fornitore dovrà sostenere per rimediare al difetto derivanti dal fatto che il Prodotto si trova in un luogo diverso da quello specificato nel Contratto per la messa in servizio del Prodotto o, se non specificato, dal luogo di consegna.  
35. Le parti difettose sostituite saranno messe a disposizione del Fornitore e saranno di sua proprietà.  
36. Se l'Acquirente ha dato il preavviso di cui alla Clausola 30 e non è stato riscontrato alcun difetto per il quale il Fornitore è responsabile, il Fornitore avrà diritto a un risarcimento per i costi sostenuti a causa del preavviso.  
37. Se il Fornitore non adempie ai propri obblighi ai sensi della Clausola 31 o 43, l'Acquirente può fissare, con preavviso scritto, un termine ultimo ragionevole per il completamento degli obblighi del Fornitore, che non dovrà essere inferiore a una settimana.  Se il Fornitore non adempie ai suoi obblighi entro tale termine finale, l'Acquirente può intraprendere egli stesso o impiegare un terzo per intraprendere i necessari lavori di riparazione a rischio e spese del Fornitore, a condizione che l'Acquirente o il terzo li eseguano a regola d'arte.  Nel caso in cui l'Acquirente o un terzo abbia intrapreso con successo un'opera di riparazione, il rimborso da parte del Fornitore dei costi ragionevoli sostenuti dall'Acquirente costituirà una liquidazione completa delle responsabilità del Fornitore per il suddetto difetto.  
38. Se il difetto non è stato risolto con successo, come previsto dalla Clausola 37,  a) l'Acquirente avrà diritto a una riduzione del Prezzo del Contratto in proporzione al valore ridotto del Prodotto, a condizione che in nessun caso tale riduzione superi il 15% del Prezzo del Contratto, oppure,   b) se il difetto è così sostanziale da privare significativamente l'Acquirente del beneficio del Contratto per quanto riguarda il Prodotto o una parte sostanziale di esso, l'Acquirente può risolvere il Contratto mediante preavviso scritto al Fornitore in relazione alla parte del Prodotto che, a causa del difetto, non può essere utilizzata come concordato dalle parti. L'Acquirente avrà quindi diritto al risarcimento di qualsiasi perdita, comprese quelle consequenziali e indirette, fino a un massimo del 15% della parte del Prezzo del Contratto attribuibile alla parte del Prodotto per la quale il Contratto è stato risolto.  
39. Salvo quanto stabilito nelle Clausole 24-38, il Fornitore non sarà responsabile per i difetti. Di conseguenza, il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi altra perdita che il difetto possa causare, compresa la perdita di produzione, il mancato profitto e altre perdite indirette. Questa limitazione della responsabilità del Fornitore non si applica se egli si è reso colpevole di Grave Negligenza.

RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
40. Se non diversamente concordato, il Fornitore, ai sensi della presente clausola e delle clausole 41-44, sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente qualora il Prodotto violi brevetti, diritti d'autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi nel paese dell'Acquirente. In tal caso, il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da eventuali reclami di terzi, a condizione che tali reclami siano confermati da una sentenza definitiva o da una transazione approvata dal Fornitore. Il Fornitore non sarà tuttavia responsabile per la perdita di produzione, il mancato profitto, la perdita di utilizzo e la perdita di contratti dell'Acquirente, a meno che il Fornitore non si sia reso colpevole di Grave Negligenza.  
41. Il Fornitore non sarà responsabile per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti:  
− dall'utilizzo del Prodotto in un luogo diverso dal paese dell'Acquirente;  
− dall'utilizzo del Prodotto in modo diverso da quello concordato o in un modo che il Fornitore non poteva prevedere;  
− dall'utilizzo del Prodotto insieme ad apparecchiature o software non forniti dal Fornitore, oppure  
− da un design o una costruzione stipulati o specificati dall'Acquirente.  
42. Il Fornitore sarà responsabile solo se l'Acquirente notificherà senza indugio Per Iscritto al Fornitore qualsiasi reclamo di cui alla Clausola 40 e consentirà al Fornitore di decidere come trattare il reclamo.  La difesa contro i reclami di cui alla Clausola 40 sarà a carico del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a risarcire l'Acquirente per qualsiasi importo che quest'ultimo sia obbligato a pagare in virtù di una sentenza definitiva o di una transazione approvata dal Fornitore.  
43. La violazione dei diritti di proprietà intellettuale sarà sanata, a discrezione del Fornitore:  
− offrendo all'Acquirente il diritto di utilizzare il Prodotto,  
− adeguando il Prodotto in modo che la violazione cessi, o  
− sostituendo il Prodotto con un altro prodotto che possa essere utilizzato senza violare i diritti di proprietà intellettuale applicabili.  
44. Se il Fornitore non pone rimedio alla violazione in conformità alla Clausola 43 senza ritardi ingiustificati, si applicheranno le Clausole 37, 38 e 39.  

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO
45. Il Fornitore non sarà responsabile di eventuali danni alla proprietà causati dal Prodotto dopo la sua consegna e mentre è in possesso dell'Acquirente. Il Fornitore non sarà inoltre responsabile per eventuali danni a prodotti fabbricati dall'Acquirente o a prodotti di cui i prodotti dell'Acquirente fanno parte.  Se il Fornitore incorre in responsabilità nei confronti di terzi per tali danni alla proprietà come descritto nel paragrafo precedente, l'Acquirente dovrà risarcire, difendere e tenere indenne il Fornitore.  Se una richiesta di risarcimento danni come descritto in questa clausola viene presentata da un terzo contro una delle parti, quest'ultima dovrà immediatamente informare l'altra parte Per Iscritto.  Il Fornitore e l'Acquirente saranno reciprocamente obbligati a essere convocati presso il tribunale o il tribunale arbitrale che esamina le richieste di risarcimento danni presentate contro una di esse sulla base di un danno presumibilmente causato dal Prodotto. La responsabilità tra il Fornitore e l'Acquirente sarà comunque regolata in conformità alla Clausola 51.  La limitazione della responsabilità del Fornitore di cui al primo paragrafo della presente clausola non si applica qualora il Fornitore si sia reso colpevole di Grave Negligenza.

CAUSA DI FORZA MAGGIORE
46. Ciascuna delle parti avrà il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto nella misura in cui tale adempimento sia impedito o reso irragionevolmente oneroso da cause di forza maggiore, intendendo con ciò una qualsiasi delle seguenti circostanze: controversie industriali e qualsiasi circostanza al di fuori del controllo delle parti, quali incendi, guerre, mobilitazioni militari estese, insurrezioni, requisizioni, sequestri, embargo, restrizioni nell'uso del potere, restrizioni valutarie e all'importazione o all'esportazione, epidemie, disastri naturali, eventi naturali estremi, atti terroristici e difetti o ritardi nelle consegne da parte dei subappaltatori causati da una qualsiasi delle circostanze di cui alla presente clausola.  Una circostanza di cui alla presente clausola, che si verifichi prima o dopo la formazione del Contratto, darà diritto alla sospensione solo se il suo effetto sull'esecuzione del Contratto non poteva essere previsto al momento della formazione del Contratto.  
47. La parte che sostiene di essere colpita da causa di forza maggiore dovrà notificare senza indugio all'altra parte Per Iscritto l'insorgenza e la cessazione di tale circostanza. Se una parte non trasmette tale preavviso, l'altra parte avrà diritto a un risarcimento per i costi aggiuntivi che ha sostenuto e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale preavviso.  Se la causa di forza maggiore impedisce all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi, egli dovrà risarcire il Fornitore per i costi che quest'ultimo sostiene per conservare, mettere in sicurezza e proteggere il Prodotto ed evitare interferenze irragionevoli con le sue altre attività.  
48. Indipendentemente da quanto altrimenti previsto dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte se l'esecuzione del Contratto è sospesa ai sensi della Clausola 46 per più di sei mesi.

INADEMPIMENTO ANTICIPATO
49. Ciascuna parte avrà il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto, qualora risulti evidente dalle circostanze che l'altra parte non intende adempiere ai propri impegni. La parte che sospende l'esecuzione del Contratto dovrà immediatamente notificarlo Per Iscritto all'altra parte.  

PERDITE CONSEQUENZIALI
50. Salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali o in caso di Grave Negligenza, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra parte per perdita di produzione, mancato guadagno, perdita d'uso, perdita di contratti e per qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta, indipendentemente dal fatto che la perdita fosse prevedibile o meno.

CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABLE
51. Tutte le controversie derivanti o correlate al Contratto saranno risolte in via definitiva ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di commercio internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità al suddetto Regolamento.  
52. Il Contratto sarà disciplinato dal diritto sostanziale del paese del Fornitore. 

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